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DAL 2001

IN 19 CITTA' ITALIANE

REFERENTI COA

STATUTO CSIG ITALIA

Art. 1 (Costituzione)
E’ costituita nel territorio italiano, un’Associazione denominata: “CENTRO STUDI INFORMATICA GIURIDICA ITALIA” (in sigla e di seguito, per brevità, indicata “CSIG Italia”), essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 (Carattere)
Il CSIG Italia è apartitico, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Le associazioni aderenti, per mezzo dei loro rappresentanti ed i soci, sono tenute ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci,  associazioni e istituzioni, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.
Il CSIG Italia potrà partecipare quale Socio/Associato ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti che perseguono scopi sociali, umanitari e comunque non in contrasto con il presente Statuto.

Art. 3 (Sede)
CSIG Italia ha attualmente la sua sede legale in Roma, al viale Regina Margherita n.96.

Art. 4 (Durata)
La durata del CSIG Italia è fissata da oggi sino al 31 Dicembre 2070, salvo quanto stabilito nel successivo art. 24 e potrà essere prorogata.

Art. 5 (Scopi)
Il CSIG Italia, in armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale, persegue le seguenti finalità:
5.1 coordinare e supportare l’attività svolta dai CSIG territoriali;
5.2 rappresentare a livello unitario i CSIG territoriali che aderiscono all’Associazione;
5.3 favorire l’applicazione di soluzioni tecnico-informatiche nella Società dell’Informazione;
5.4 promuovere la formazione nonché l’aggiornamento professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;
5.5 favorire lo studio e l’analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche dell’ICT;
5.6 ricercare e diffondere l’applicazione di metodi organizzativi aventi ad oggetto l’informatica, la robotica, l’eidomatica e, più in generale, l’automazione delle attività umane;
5.7 mantenere contatti con gli ordini e le associazioni professionali, con le autorità dello Stato, con i rappresentanti dei pubblici poteri e gli enti arbitrali, formulando proposte ed attivando iniziative rivolte alla valorizzazione dello studio, della ricerca e della diffusione del diritto dell’informatica e dell’informatica giuridica ed economica;
5.8 svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.
5.9. Tutte le attività sono svolte con l’apporto dei componenti dei CSIG territoriali, i quali potranno essere retribuiti per le prestazioni effettuate a favore del CSIG Italia secondo i criteri decisi dal Consiglio Direttivo, improntati a trasparenza ed imparzialità.

Art. 6 (Attività e Strumenti)
6.1. Il CSIG Italia favorirà, curerà e promuoverà ogni attività a supporto dei CSIG territoriali aderenti;
6.2. Il CSIG Italia, rappresentando i CSIG territoriali aderenti, potrà costituirsi in processi penali e civili a tutela delle libertà civili, delle libertà degli utenti della Rete;
6.3. Il CSIG Italia potrà promuovere iniziative di studio, di ricerca, nonché editoriali, inerenti il settore dell’ICT e del diritto dell’informatica;
6.4.  Il CSIG Italia potrà fornire ai propri associati, su richiesta degli stessi, anche a titolo oneroso, pareri e supporto giuridico-tecnologico informatico anche attraverso le proprie strutture;
6.5 Il CSIG Italia potrà promuovere iniziative, anche a titolo oneroso, di studio, di ricerca, nonché editoriali, inerenti il settore dell’ICT e del diritto dell’informatica;
6.6. Il CSIG Italia potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna, o soltanto utile, per il conseguimento degli scopi del CSIG Italia stesso, nonché degli CSIG territoriali aderenti, comprese, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le compra-vendite di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione così come sottoscrivere contratti di locazione, mutui, finanziamenti, fideiussioni;
6.7 Il Consiglio Direttivo del CSIG Italia, in caso di evidenti violazioni dello statuto potrà vietare ai CSIG territoriali l’utilizzo della parola CSIG all’interno della loro denominazione.

TITOLO II

Soci
Art. 7 (Categorie di Soci)


CSIG Italia riconosce 3 categorie di soci:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori.

Art. 8 (Soci fondatori)
La qualifica di Socio fondatore compete di diritto agli CSIG firmatari dell’atto costitutivo del CSIG Italia.

Art. 9 (Soci ordinari)
Possono essere soci ordinari del CSIG Italia i CSIG territoriali che rivolgeranno richiesta al Consiglio Direttivo allegando una presentazione da parte di un Presidente di un CSIG territoriale aderente.

Art. 10 (Soci sostenitori)
Possono essere soci sostenitori del CSIG Italia tutte le associazioni, Istituzioni, Enti, Università e Aziende che ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo il quale potrà deliberarne l’iscrizione e la quota di sostegno alle iniziative per ciascun anno.

Art. 11 (Contributo – Decadenza – Esclusione – Rinuncia)
11.1. Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente.
11.2 La qualità di associato si perde per il mancato pagamento della quota associativa entro il primo anno solare.
11.3. Perderanno di diritto la qualità di iscritti al CSIG Italia, gli  associati inosservanti delle disposizioni del presente statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo.
11.4 L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.
11.5. L’associazione che non intenda  più aderire al CSIG Italia deve dare comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo presso la propria sede, restando tenuta al pagamento del contributo per l’anno in corso.
11.6. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno sul patrimonio del CSIG Italia (I patrimoni dei CSIG territoriali e quello del CSIG Italia sono autonomi e distinti gli uni dagli altri).


TITOLO III
Organi - Organismi - Sedi

Art. 12. (Organi)
12.1 Sono organi del CSIG Italia:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) I Vice Presidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere

Art. 13. (Assemblea degli associati)
13.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati fondatori ed ordinari, ed è convocata dal Direttore del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere inviata tramite e-mail agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere le indicazioni precise della data, l'ora e i1 luogo dell'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

13.2 L' Assemblea ordinaria e/o straordinaria si riunisce in qualsiasi luogo purchè in Italia; L' Assemblea  in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

13.3 I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discutere ed approvare i1 programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
c) approvare i regolamenti degli organismi interni all' Associazione;
d) indicare le direttive per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo le norme statutarie;
e) modificare lo statuto;
f) deliberare su qualsiasi altro argomento che sia stato sottoposto alla sua attenzione da parte degli    altri organi dell'Associazione.

13.4 L' Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

13.5 L' Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta, presenti almeno i 2/3 deg1i associati aventi diritto al voto ed è competente a deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.

13.6 Fermo restando quanta indicato al precedente art. 11.2, non sono  ammessi a partecipare all'Assemblea gli associati che almeno  dieci giorni prima di quello fissato per 1’adunanza non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 14.  Consiglio Direttivo)
14.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del CSIG Italia, esso è composto dal Presidente di ciascun CSIG locale aderente al CSIG Italia, quale rappresentante del CSIG di appartenenza.
14.2. Non possono essere cumulate le cariche di Presidente di due o più CSIG Territoriali.
14.3.  Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.
14.4. Può partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante dei soci sostenitori.
14.5.  I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) deliberare ogni atto di straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo;
b) deliberare sulla costituzione di nuovi CSIG territoriali, nonché deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi associati;
c) discutere e coordinare i programmi annuali presentati dai CSIG territoriali in modo da non creare sovrapposizioni tra le varie attività, ratificandoli; (in via transitoria, per il primo anno di applicazione, i CSIG territoriali sono tenuti solo a comunicare i propri programmi);
d) redigere e far osservare i regolamenti degli organismi interni al CSIG Italia;
e) promuovere qualunque attività a favore dei CSIG territoriali;
f) indicare, in concerto con i CSIG territoriali, le direttive per lo svolgimento dell’attività del CSIG Italia secondo le norme statutarie;
g) deliberare su qualsiasi altro argomento che sia stato sottoposto alla sua attenzione da parte delle associazioni aderenti e da almeno cinque Presidenti;
h) agire per la risoluzione delle controversie sorte all’interno dei CSIG territoriali aderenti.
14.6 Il Consiglio Direttivo delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto al voto e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo 14.7. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
14.7 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e promuove o modifica i regolamenti interni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
14.8 Non sono ammessi a partecipare al Consiglio Direttivo i rappresentanti dei CSIG territoriali che almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.
14.9 Ciascun CSIG territoriale ha diritto, in seno al Consiglio Direttivo, ad un voto.
14.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni mese, anche per via telematica e/o con consultazione asincrona. Potrà essere convocato anche su richiesta motivata di almeno nove Presidenti. 

Art. 15 (Il Presidente)
15.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e l’ordinaria amministrazione del CSIG Italia ed esprime sempre l’unità dei CSIG territoriali.
Il Presidente:
 a) nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo uno o più Vice Presidenti;
b) convoca  (salvo  l'art. 14.10) il Consiglio Direttivo che presiede, firmandone i relativi verbali, anche informatici;
 c) soprintende la gestione amministrativa ed economica del CSIG Italia, di cui firma gli atti;
 d) attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze, non comprese nel presente Statuto, all’interno del CSIG Italia, seguendo i criteri prestabiliti ed approvati dal Direttivo ;

Art. 16 (I Vice Presidenti)
16.1 I Vice Presidenti, in numero deciso dal Presidente, sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento, delega o assenza.
16.2 In caso di decadenza del Presidente o dei Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal componente più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 17. (Il Segretario)
Il Segretario del CSIG Italia provvede alla redazione, all’aggiornamento ed alla cura dell’albo dei soci, il quale sarà tenuto su supporto informatico e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.
Inoltre:
a) si occupa delle comunicazioni del CSIG Italia in arrivo e in partenza;
b) provvede alla registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale, dell’iscrizione dei nuovi associati;
c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo firmandoli unitamente al Presidente o in caso di delega dal Vice Presidente;

Art. 18. (Il Tesoriere)
Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
a) provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione dell’assemblea;
b) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza del CSIG Italia da lui riscosse o affidategli;
c) provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
d) versa le somme da lui incassate presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
e) ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente;
f) una volta al semestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
g) è autorizzato a tenere a sue mani una somma in contanti fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
h) tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
i) tiene aggiornata la contabilità del CSIG Italia nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.
l) può essere coadiuvato da un esperto contabile su autorizzazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche il relativo rimborso spese.

Art. 19 (Gratuità delle cariche)
19.1. L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito.
19.2. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto del Centro studi, in particolare in relazione al tipo di attività effettuato, al tipo di incarico attribuito
19.3 Il consiglio direttivo può stabilire alla chiusura dell'anno sociale un rimborso forfetario delle spese sostenute dagli associati e non documentate o non documentabili.
Titolo IV
Finanziamento – Esercizi associativi – Fondo di costituzione – Spese

Art. 20 (Finanziamento e esercizi associativi)
20.1. Le spese occorrenti per il funzionamento del CSIG Italia sono coperte:
- dalle quote di costituzione  e dai successivi   contributi  associativi annuali  dei CSIG territoriali aderenti;
- da attività di consulenza svolta per i propri associati, nel caso sia a titolo oneroso;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché da risorse rivenienti dall'organizzazione di seminari, corsi e convegni;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
20.2 I fondi sono amministrati dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e Tesoriere, nell'ambito delle rispettive  competenze.
20.3. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio del CSIG Italia, autonomo rispetto a quello dei CSIG territoriali .
20.4. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede del CSIG Italia almeno 10 (dieci) giorni prima la seduta dell’Assemblea.
20.5. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del CSIG Italia, ove non coperte dall’economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun CSIG territoriale aderente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Fondo di costituzione)
Il fondo è costituito dalle quote di costituzione versate  dai CSIG territoriali fondatori che conferiscono (aderiscono)  alla costituzione del CSIG Italia e dai contributi associativi annuali versati dai Soci ordinari e dai  Soci sostenitori (contribuiscono al fondo con la quota associativa).

Art. 22 (Avanzi di gestione)
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salva la costituzione di una adeguata riserva di cassa per ogni eventualità.


TITOLO V

Art. 23 (Scioglimento)
23.1. Nel caso di cessazione dell’attività associativa, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
23.2. In caso di scioglimento dell’associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione avente scopo analogo o affine.
23.3. Per quanto non disposto nel presente Statuto le parti fanno riferimento agli articoli del Codice Civile e a tutte le leggi vigenti in materia.

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